Presso la nostra agenzia è possibile richiedere la presentazione alla motorizzazione civile del requisito di capacità finanziaria per le imprese di Autotrasporto Conto Terzi.
Il rinnovo di tale requisito è annuale. I documenti richiesti per il rinnovo sono:
- Visura camerale
- Documento identità del legale rappresentante
- Attestazione di idoneità finanziaria, rilasciata da un revisore contabile o da una società finanziaria 107, o la polizza RC Professionale.
per ogni autoveicolo supplementare;
– l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno (in base alla nuova disposizione dell’articolo 7 del Regolamento UE n.1071/2009 e del corrispondente articolo 7 del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011);
– gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito, restano esclusi dalla sua dimostrazione;
– i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria.
Iscrizione all’Albo Autotrasportatori:
Per poter svolgere professionalmente l’attività di trasporto di cose su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 ton, bisogna essere iscritti all’Albo Autotrasportatori dimostrando il requisito dell’onorabilità.
Per poter svolgere professionalmente l’attività di trasporto di cose su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli è necessario ottenere la specifica autorizzazione all’esercizio.
Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è l’Ufficio della Motorizzazione Civile nella cui circoscrizione ricade la sede principale dell’impresa.
Per ottenere l’autorizzazione bisogna dimostrare di essere iscritti all’Albo Autotrasportatori e di possedere il requisito dello Stabilimento.
Per l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori bisogna dimostrare.
- onorabilità;
- idoneità finanziaria;
- idoneità professionale. Nell’ambito dell’idoneità professionale è necessario introdurre una ulteriore distinzione tra:
- Imprese che operano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e non superiore a 3,5 ton;
- Imprese che operano con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton.