Patente Internazionale

In ambito internazionale, per la guida di veicoli negli stati esteri che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna del 08/11/1968 e/o la Convenzione di Ginevra del 19/09/1949, viene rilasciato dall’UMC rispettivamente:

  • patente internazionale di guida
    • validità 3 anni
  • permesso internazionale di guida
    • validità 1 anno

La patente e il permesso internazionale vengono rilasciati solo ai titolari di patente nazionale valida, quindi emessa in Italia.

Hanno validità rispettivamente 3 anni e 1 anno, ma la loro validità è in ogni caso subordinata alla validità della patente di guida italiana e perdono efficacia se la patente nazionale perde, per qualsiasi motivo, la sua validità.

Documenti necessari:

  • Patente in corso di validità
  • Codice fiscale
  • 2 fototessere, di cui 1 autenticata in comune
  • Marca da bollo €16,00

 

Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1968

Austria, Bahamas, Bahrein, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Corea, Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Kazakistan, Kuwait, Indonesia, Iran, Israele, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Moldova, Mongolia, Niger, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Santa Sede, Senegal, Seichelles, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zaire.

Con la circolare 23670 il ministero dei trasporti ha voluto riassumere le prescrizioni e limitazioni vigenti sul territorio statunitense in merito alla necessità o meno della patente internazionale in caso di soggiorno turistico o di lavoro: ciò è dovuto al fatto che ogni stato ha una propria legislazione. Tuttavia la stessa circolare precisa che è sempre consigliabile portare con se la patente internazionale.

Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1949

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benin, Botswana, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Cipro, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, Guatemala, Haiti, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Jamaica, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Monaco, Namibia, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Romania, Rwanda, San Marino, Santa Sede, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zimbawe.

(L’elenco è aggiornato al 04.04.2003) Legge n. 1049 del 19.05.1952 – G.U. 187 DEL 13.08.1952.

Che differenza c’è tra patente internazionale e permesso internazionale?

La patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi dell’Unione Europea, negli altri Paesi europei (ad esclusione della Federazione Russa) e in diversi Paesi extra-europei.

Per la maggior parte dei Paesi extra-europei è invece richiesto un permesso internazionale di guida che non può essere utilizzato autonomamente, ma deve essere sempre accompagnato dalla patente nazionale in corso di validità.

Le convenzioni internazionali in materia prevedono due distinti modelli di patente internazionale: il modello “Ginevra 1949” e il modello “Vienna 1968”.  Entrambi i permessi internazionali di guida sono attualmente ottenibili in Italia ; il modello “Vienna 1968”  ha una validità di 3 anni, mentre quello “Ginevra 1949” ha una validità di 1 anno, sempre nei limiti della validità della patente nazionale. Si segnala che alcuni Paesi (ad esempio  Stati Uniti) riconoscono validità unicamente alle patenti internazionali conformi al modello “Ginevra 1949”.

 

VIAGGIARE ALL’ESTERO: I DOCUMENTI NECESSARI
  • Il permesso internazionale
    Il permesso internazionale di guida è necessario per guidare in quei paesi che non siano firmatari delle medesime Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. E’ rilasciato dall’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile del luogo di residenza del richiedente, previa esibizione della patente di guida in corso di validità.
  • La delega a condurre
    Quando si va all’estero guidando un veicolo di cui non si è proprietari, è consigliabile avere una delega a condurre del proprietario con firma autenticata (facsimile delega, file pdf, 16 Kb).
    L’autentica non può essere effettuata da uno Sportello Telematico dell’Automobilista ex art. 7 L. 248/2006.
  • La carta verde
    La carta verde è il certificato di assicurazione internazionale che permette ad un veicolo di entrare e di circolare in un paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto). I residenti in Italia possono richiederla al proprio assicuratore RCA. Non è necessaria nei paesi dell’Unione Europea e in molti altri. Per sapere in quali paesi è richiesta la carta verde, si può consultare il sito www.ucimi.it.
  • Il Carnet de Passages en Douane
    Il Carnet de Passages en Douane (CPD) è il documento internazionale, obbligatorio in molti paesi del mondo, che permette di importare in regime di franchigia doganale e per un tempo limitato, veicoli privati e commerciali. E’ rilasciato dall’Automobile Club d’Italia, tramite molti Automobile Club Provinciali.